giovedì 24 aprile 2014

Eloro DOC

Eloro D.O.C. (D.M. 3/10/1994 - G.U. n.238 del 11/10/1994)

 zona di produzione
● in provincia di Siracusa: comprende in tutto o in parte il territorio amministrativo dei Comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero e Rosolini;
● in provincia di Ragusa: comprende il territorio del Comune di Ispica;

base ampelografica
● rosato, rosso (min. 90% nero d'Avola e/o frappato e/o pignatello; possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Ragusa e Siracusa max. 10%); se almeno un dei vitigni raggiunge la percentuale del 90%, può essere menzionato in etichetta;
● Pachino, riserva: min. 80% nero d'Avola, max. 20% frappato e/o pignatello;

norme per la viticoltura
● è consentita l'irrigazione di soccorso durante il periodo primaverile-estivo sino ad un massimo di due interventi;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità di impianto dovrà essere di almeno 3.000 ceppi/ha;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare le 11 t/Ha per tutte le tipologie, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,00% vol. per i Rosati, 11,50% vol. per i Rossi e 12,00% vol. per la sottozona Pachino;

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'affinamento e l'invecchiamento obbligatori, devono essere effettuate all'interno della zona delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, tali operazioni possono essere effettuate anche in altri Comuni compresi nelle province di Ragusa e Siracusa, purchè le uve siano prodotte nei vigneti situati nella zona di produzione;
● il vino "Eloro" con la menzione della sottozona Pachino, non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e può essere qualificato come "Riserva" se sottoposto ad un periodo minimo d'invecchiamento di 2 anni a partire dal 15 ottobre dell'anno della vendemmia, di cui almeno 6 mesi in botti di legno;

norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri contenitori di vino a Doc "Eloro" può esserer riportata in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione è obbligatoria per il vino "Eloro" Pachino Riserva



Tipologie: 
. Eloro Frappato
. Eloro Nero d’Avola
. Eloro Pignatello

Uve consentite: nella realizzazione delle sopra indicate tipologie devono concorrere per un minimo dell’85% i vitigni indicati in etichetta e per un max del 15% altri vitigni autorizzati.
Gradazione minima: da 12° a 13,5°.

Eloro Rosso 
Uve consentite: concorrono alla realizzazione del vino Nero d’Avola e/o Frappato e/o Pignatello, singolarmente o congiuntamente fino a un minimo del 90%, più altre uve a bacca rossa autorizzate per un max del 10%.
Gradazione minima: 12°.
Il vino si presenta con la dicitura Riserva quando è maturato per 4 anni e ha una gradazione minima di 12,5°.

Sottozona
Eloro Pachino prodotto esclusivamente nel territorio di Pachino e il vino si presenta anche con la dicitura Riserva dopo una maturazione di due anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, e una gradazione minima di 13°.

Eloro Rosato 
Uve consentite: concorrono alla realizzazione del vino le stesse uve del rosso, ma vinificate in rosato.
Gradazione minima: 11,5°.


Disciplinare di Produzione

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